Soprintendenza archivistica della Sardegna

Dichiarazione di interesse storico

La dichiarazione dell’interesse storico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, accerta la sussistenza delle caratteristiche di bene culturale di archivi e/o singoli documenti appartenenti a privati (famiglie, persone, associazioni ed enti di natura privata, imprese, ecc.). Una volta intervenuta tale dichiarazione, gli archivi e i singoli documenti sono a tutti gli effetti dei beni culturali sottoposti alla normativa di tutela prevista dallo stesso Codice.

Tale dichiarazione non è necessaria per gli archivi e i documenti dello Stato, delle Regioni e di qualsiasi ente pubblico, i quali sono considerati dalla legge già beni culturali di per sé. Qualora la natura giuridica di enti o istituti pubblici muti in qualunque modo, ad esempio per effetto di provvedimenti di privatizzazione, i loro archivi rimangono sottoposti a tutela, ai sensi dell'art. 13, comma 2, senza la necessità che intervenga la dichiarazione d'interesse storico.

Il provvedimento dichiarativo dell'interesse storico è emanato dalla Soprintendenza Archivistica competente per territorio e formalizza il risultato dell'attività conoscitiva sul patrimonio documentario svolta da quest'ultima (art. 36 del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali").

Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio può opporsi al provvedimento entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione facendo ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali per motivi di legittimità e di merito. E' altresì possibile ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che può intervenire per i soli vizi di legittimità. Il ricorso giurisdizionale deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

La dichiarazione produce effetti sulla disponibilità del bene da parte del privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio, in quanto lo assoggetta agli obblighi e ai divieti connessi al regime vincolistico previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione e circolazione dei beni culturali.

In particolare essa comporta il divieto di smembrare l’archivio e/o l’insieme dei documenti e alcuni obblighi, quali: l’adeguata conservazione, la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza Archivistica per l’eventuale spostamento dei beni, la denunzia alla medesima dell’eventuale trasferimento di proprietà dei beni (entro 30 giorni) ed infine consentire alla Soprintendenza, in seguito a preavviso, l’effettuazione di visite ispettive.

Lo spostamento di sede, il trasferimento ad altre persone giuridiche (vedi Spostamento e trasferimento) e ogni scarto (vedi Scarto archivistico) che interessi gli archivi dichiarati di interesse storico, nonché l'esecuzione di qualunque intervento su di essi (vedi Interventi sugli archivi), sono subordinati al rilascio di una autorizzazione da parte della Soprintendenza Archivistica, ai sensi dell'art. 21 del Codice. Rientrano fra tali interventi il riordinamento, l'inventariazione, il restauro e la riproduzione fotografica o digitale degli archivi.

Il privato proprietario, possessore o detentore di un archivio dichiarato, che abbia effettuato su di esso interventi conservativi, può essere ammesso a ricevere contributi statali ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice, e può usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31).

Gli archivi privati dichiarati di interesse storico ai sensi dell’art. 13 possono essere consultati dagli studiosi che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, nei modi previsti dall’art. 127 del Codice (vedi Consultazione di archivi vigilati).

Per conoscere i beni archivistici privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, consulta la seguente banca dati della Direzione Generale Archivi:

Dichiarazioni di interesse storico particolarmente importante.

 

 

La procedura di dichiarazione

Il procedimento di dichiarazione dell’interesse storico particolarmente importante degli archivi e dei singoli documenti di proprietà privata si articola in varie fasi, all'interno delle quali intervengono diversi soggetti, ed è inteso ad offrire ai proprietari, possessori o detentori degli archivi ogni garanzia di tutela dei propri diritti.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'iniziativa dell'avvio del procedimento compete al Soprintendente archivistico, che può agire d'ufficio oppure su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato al riconoscimento pubblico dell’importanza dell’archivio e alla sua tutela. Il Soprintendente comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione "al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto".
La comunicazione contiene gli elementi di identificazione dell’archivio e una prima valutazione del suo interesse storico, risultati dall'attività conoscitiva svolta dalla Soprintendenza. Sono altresì indicati gli effetti giuridici della dichiarazione e il termine, stabilito dal Ministero in 80 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, per la presentazione da parte dei privati di memorie scritte e documenti.

La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, di tutte le misure di tutela previste dal Codice in materia di vigilanza, ispezione, conservazione, circolazione e alienazione dei beni culturali (art. 14, comma 4).

Al termine della fase istruttoria del procedimento, e comunque non oltre 120 giorni dal suo avvio, decorrenti dalla data di notifica al privato della comunicazione (d.p.c.m. 18 nov. 2010, n. 231), il Soprintendente archivistico emana la dichiarazione di interesse culturale dell'archivio.
La dichiarazione deve contenere, oltre agli elementi di identificazione del bene sottoposto a tutela, la motivazione dell'imposizione del vincolo, compresi "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria" (art. 3 della l. 7 ago. 1990, n. 241). Vi sono inoltre elencate tutte le disposizioni di tutela cui è sottoposto l'archivio, con il riferimento ai relativi articoli del Codice. Alla dichiarazione può essere allegata una relazione tecnica illustrativa dell'archivio, delle sue vicende storiche e delle sue condizioni attuali.

Avverso tale provvedimento è ammesso, per motivi di legittimità e di merito, il ricorso al Ministero dei beni e delle attività culturali. Il ricorso, da presentare alla Direzione Generale Archivi del MIBAC entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione (art. 16, comma 1), sospende gli effetti della dichiarazione stessa, salve le misure cautelari previste dal Codice. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione (art. 16, commi 2-4).

 



Ultimo aggiornamento: 24/08/2022