Trattandosi di beni culturali, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, compresi quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, devono essere affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di professionisti - tra cui gli archivisti - in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, come espressamente previsto dall’art. 9-bis del D. Lgs 42/2004.
Le più recenti disposizioni (Decreto ministeriale 20 maggio 2019 n. 244 recante Regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110) specificano ulteriormente i requisiti e i relativi ruoli degli archivisti che possono operare sul patrimonio documentario.
Consulta i REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL’ARCHIVISTA
Nella piattaforma Professionisti dei beni culturali, è possibile sia iscriversi che consultare gli elenchi nazionali dei profili: antropologo fisico, archeologo, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storico dell’arte. L'iscrizione agli elenchi non è obbligatoria per esercitare la professione.
La progettazione e la direzione degli interventi possono essere svolte esclusivamente da archivisti ascrivibili alla prima fascia di tali elenchi.
Prima di affidare qualunque tipo di incarico che preveda il coinvolgimento diretto o indiretto della documentazione degli archivi degli enti pubblici o degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, dovrà essere inviata alla Soprintendenza archivistica copia aggiornata del curriculum vitae del professionista che si intende incaricare al fine di ottenere il preventivo e vincolante parere, che sarà negativo in mancanza dei requisiti previsti dal Regolamento sopra menzionato. Tali requisiti sono necessari anche in caso di affidamento a ditte specializzate.
L’art. 31 lett. e) del DPR 1409/1963, tuttora in vigore, prevede infine che la direzione degli archivi delle regioni, delle provincie, dei comuni capoluogo di provincia e degli archivi dichiarati di particolare importanza dal MiBACT deve essere affidata ad un dipendente in possesso dei necessari titoli di specializzazione archivistica.